Nuove specifiche riguardanti la classificazione dei rifiuti – Agosto 2015

Con la presente si segnala che Legge n. 116/2014 (conversione del D.L. 91/2014), ha introdotto delle modifiche in materia di classificazione dei rifiuti che si applicheranno a decorrere dal 18.02.2015.

Nello specifico la variazione ha riguardato l’aggiunta di una premessa all’Allegato D del D.Lgs. 152/06 che si riporta di seguito:
“La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente Codice CER , applicando le disposizione contenute nella decisione 2000/532/CE.

Se un rifiuto è classificato con Codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

Se un rifiuto è classificato con Codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

Se un rifiuto è classificato con Codice CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
– La scheda informativa del produttore;
– La conoscenza del processo chimico;
– Il campionamento e l’analisi del rifiuto;
b) Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
– La normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
– Le fonti informative europee ed internazionali;
– Le schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.
Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note e non sono determinate con le modalità stabilite in precedenza, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.”
Quanto sopra indicato, conferma le modalità operative che il ns. laboratorio adotta da tempo al fine di poter classificare in maniera esaustiva e corretta i campioni di rifiuto in corso di analisi.

Al fine di ottemperare a ciò che la normativa impone dal prossimo 18.02.2015, si ritiene pertanto indispensabile ribadire la necessità, per i clienti che si avvalgono di questo ns. servizio, di consegnarci unitamente ad ogni campione di rifiuto oggetto di analisi la “Scheda informativa” allegata con le relative schede di sicurezza delle materie prime/prodotti che hanno generato in rifiuto.

Si coglie inoltre l’occasione, per comunicare che nel mese di dicembre 2014 sono state pubblicate sulla G.U. della Comunità Europea, due nuove disposizioni che introducono ulteriori modifiche circa la classificazione dei rifiuti e nello specifico: Regolamento (UE) 1357/2014 del 18.12.2014 che adegua l’Allegato I della Parte IV del D.Lgs. 152/06 alle nuove definizioni delle caratteristiche di pericolo presenti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Decisione (UE) n. 955/2014 del 18.12.2014 che modifica l’elenco dei rifiuti al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel Reg. 1272/2008/CE.

Il ns. laboratorio stà provvedendo ad adeguare i ns. sistemi informatici ai nuovi criteri europei che entreranno in vigore a partire dal 01.06.2015.